Sez. 1, Sentenza n. 3939 del 13/12/1969 (Rv. 344358 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONDANNA DELL'ESPROPRIANTE AL PAGAMENTO DIRETTO - INAMMISSIBILITA - DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP - PROCEDIMENTO DI SVINCOLO - NECESSITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONDANNA DELL'ESPROPRIANTE AL PAGAMENTO DIRETTO - INAMMISSIBILITA - DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP - PROCEDIMENTO DI SVINCOLO - NECESSITA.*
Il giudice, in Sede di Determinazione dell'indennita a seguito di opposizione alla stima non puo condannare l'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato della somma liquidata, ma deve disporre, ai sensi dell'art 48 della legge generale, il deposito presso la cassa ddpp. Soltanto dopo che il giudice competente avra disposto lo svincolo, la cassa potra effettuare i pagamenti. (V 4020-68 massima n 337621).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)