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Sez. U, Sentenza n. 4020 del 18/12/1968 (Rv. 337621 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITA - CONDANNA AL PAGAMENTO A CARICO DELL'ESPROPRIANTE ED A FAVORE DELL'ESPROPRIATO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337621-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DEPOSITO - PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITA - CONDANNA AL PAGAMENTO A CARICO DELL'ESPROPRIANTE ED A FAVORE DELL'ESPROPRIATO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*

L'indennita di espropriazione, sia che si tratti della somma offerta dall'espropriante, e accettata dal proprietario, o determinata in seguito a stima d'ufficio, sia che si tratti della somma supplementare determinata in Sede giurisdizionale a seguito di opposizione dello espropriato, va, in ogni caso, depositata nei modi di legge, a garanzia di eventuali diritti di terzi e, quindi, il giudice adito con l'opposizione non puo emettere una pronunzia di condanna a carico dell'espropriante in favore dell'espropriato, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito. (V. N. 2707-66, mass. N.325159 n. 2504-66, mass. N.324834 n. 1909-64 n. 1425-64 n. 1483-63).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 03/04/1926 num. 686

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)