Sez. 3, Sentenza n. 473 del 15/01/2003 (Rv. 559708 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - Domanda riferita alla condotta tenuta nel giudizio di rinvio - Proposizione con l'atto di riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione - Proposizione nel corso del giudizio di rinvio - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
La mancata riproposizione con l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio della domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., non impedisce che una siffatta domanda, avente ad oggetto i danni che si riconnettono al comportamento tenuto nel giudizio di rinvio, possa essere proposta, per la prima volta, durante il suo corso (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendola abbandonata, in quanto non riproposta con l'atto di riassunzione del giudizio, omettendo di accertare se si riferisse alla condotta processuale della parte nel giudizio di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)