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Sez. 2, Ordinanza n. 3634 del 14/02/2011 (Rv. 616673 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Art. 389 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Domanda di risarcimento del danno proposta al giudice del rinvio - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616673-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

Ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., al giudice del rinvio possono essere richiesti non solo i provvedimenti restitutori o riparatori, in senso stretto, conseguenti alla cassazione della sentenza di merito ma ogni altra azione che si ricolleghi anche in modo indiretto alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, non esclusa quella di risarcimento del danno, seppure riguardante il comportamento della parte nel giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)