Sez. 5, Sentenza n. 6511 del 25/03/2005 (Rv. 581027 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Motivi di revocazione - Errore di fatto - Nozione - Fattispecie - Notificazione alla parte personalmente anzichè al difensore.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che fa proprie le regole dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l'errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una dalla sentenza e l'altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive. Un siffatto contrasto non è, pertanto, ravvisabile nell'errore che costituisca frutto dell'apprezzamento, implicito o esplicito, delle risultanze processuali (nella specie si assumeva che l'errore denunciato col mezzo di revocazione - la notifica dell'atto di appello alla parte personalmente, invece che al difensore - costituisse un errore di fatto, percepibile "ictu oculi", e non un errore di giudizio circa la legittimità della notifica, eventualmente denunciabile con ricorso per cassazione, sia pure ultraannuale, a norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)