Sez. 1, Sentenza n. 13401 del 01/12/1999 (Rv. 531741 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Caratteristiche - Differenze dell'errore di diritto - Fattispecie in tema di omesso rilievo di una nullità della notifica del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purché tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile pertanto errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione di un atto processuale. (Nella specie, è stato denunciato il mancato rilievo di una nullità della notifica del ricorso, senza che, nel totale silenzio sul punto, fosse contenuta in sentenza una qualunque affermazione dalla quale desumere una distorta percezione della realtà da parte della Corte Suprema di Cassazione e non piuttosto una - esatta o meno - valutazione giuridica circa la legittimità della notificazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)