Sez. 4, Sentenza n. 48566 del 29/09/2003 Cc. (dep. 19/12/2003) Rv. 227788 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca "ex officio" dell'ammissione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Reclamo - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di gratuito patrocinio, avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione (revoca che costituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non è ammesso il ricorso "per saltum" in Cassazione - mezzo invece esperibile allorché la revoca sia avvenuta a seguito di richiesta dell'ufficio finanziario - bensì unicamente il reclamo davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento da reclamare. (La Corte ha proceduto, qualificando il ricorso come reclamo, a trasmetterlo al giudice competente).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)