diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 22544 del 10/03/2003 Cc. (dep. 21/05/2003) Rv. 226121 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione - Ricorso in cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226121-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

La revoca d'ufficio di un precedente provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio - per essersi accertata la disponibilità da parte del richiedente di un reddito eccedente il limite previsto dalla legge - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione alla luce del contenuto sostanzialmente amministrativo dell'atto di ammissione. Ne consegue che la relativa pronuncia non è ricorribile in cassazione, in quanto le uniche ordinanze in tema di revoca dell'ammissione de qua per le quali è prevista tale impugnazione sono quelle tassativamente indicate dall'art. 10 della legge n. 217 del 1990 che hanno come presupposto la modifica della condizione reddituale del soggetto beneficiato. (Nella specie la Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 217 del 1990 ed ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale che aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)