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Sez. 3, Sentenza n. 443 del 19/01/1980 (Rv. 403810 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - DECRETO - AFFERMAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL PREZZO - FALSA ATTESTAZIONE CONTESTABILE CON QUERELA DI FALSO - ESCLUSIONE - ERRORE NELL'ATTIVITA ACCERTATIVA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403810-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - DECRETO - AFFERMAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL PREZZO - FALSA ATTESTAZIONE CONTESTABILE CON QUERELA DI FALSO - ESCLUSIONE - ERRORE NELL'ATTIVITA ACCERTATIVA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - PROPONIBILITA.*

La particolare efficacia probatoria, che assiste, fino a querela di falso, l'atto pubblico, e limitata alle affermazioni concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonche le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non si estende ad affermazioni relative ad attivita o fatti diversi da quelli predetti. Pertanto, l'affermazione, contenuta nel decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art 586 cod proc civ, dello avvenuto deposito (non nelle mani del giudice dell'esecuzione ne in presenza del medesimo) del prezzo del bene espropriato non costituisce una falsa attestazione contestabile mediante la proposizione della querela di falso, ma un errore nell'attivita accertativa del giudice dell'esecuzione, avverso cui e esperibile il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi. (V 1025/71, mass n 351015, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 226, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)