diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 07/04/1971 (Rv. 351015 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTI PUBBLICI DI COMPRAVENDITA - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI - VERITA DEL CONTENUTO - ESCLUSIONE - INDAGINE AL RIGUARDO - QUERELA DI FALSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351015-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTI PUBBLICI DI COMPRAVENDITA - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI - VERITA DEL CONTENUTO - ESCLUSIONE - INDAGINE AL RIGUARDO - QUERELA DI FALSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'efficacia probatoria privilegiata che agli Atti di vendita deriva dalla loro natura di Atti pubblici concerne la provenienza dalle parti delle dichiarazioni in essi contenute, cioe la conformita delle clausole che vi sono espresse a quanto dichiarato dalle parti al pubblico ufficiale, ma non anche la rispondenza a realta del loro contenuto sostanziale. La necessita della querela di falso va, pertanto, esclusa quando la indagine concerne la verita intrinseca dell'oggetto di quelle dichiarazioni. (V 1569'69, mass n 340461' 864'68, mass n 332177).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)