Sez. 3, Sentenza n. 5883 del 09/05/2000 (Rv. 536310 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Evitabilità del danno da parte del creditore ex art. 1227 comma secondo cod. civ. - Valutabilità a tal fine dei comportamenti del creditore anteriori al verificarsi dell'inadempimento - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
A norma dell'art. 1227 comma secondo cod. civ. ed al fine di escludere la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, vanno presi in considerazione soltanto i comportamenti tenuti dal creditore - danneggiato successivamente all'inadempimento del debitore - danneggiante ed al verificarsi del danno, restando irrilevanti i comportamenti tenuti in epoca antecedente al verificarsi dell'inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)