Sez. L, Sentenza n. 13369 del 10/06/2009 (Rv. 608854 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Omessa stipulazione da parte del datore di lavoro di un contratto di assicurazione contro il rischio del dipendente di dover rispondere patrimonialmente degli errori commessi - Violazione del dovere di diligenza ex art. 1227 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Non grava sull'imprenditore un obbligo, derivante dal dovere di ordinaria diligenza, di stipulare, al fine di evitare futuri ed eventuali danni economici, un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare il rischio del dipendente di dover rispondere patrimonialmente degli errori commessi, in quanto il dovere di correttezza imposto al danneggiato dal secondo comma dell'art. 1227 cod.civ. si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno possa essere evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone a carico del creditore attività onerose comportanti un apprezzabile esborso di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva condannato il lavoratore, dipendente di un'impresa di autotrasporti, al risarcimento dei danni cagionati al datore di lavoro per aver urtato un altro automezzo di questi per la colpevole condotta alla guida dell'automezzo aziendale, non ravvisando, in applicazione del principio di cui in massima, alcuna condotta negligente del datore di lavoro per non aver provveduto ad assicurare l'autovettura aziendale con polizza idonea a garantire il ristoro dei danni qualora l'evento lesivo fosse riconducibile alla condotta colposa del dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)