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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1830 del 23/01/2019 (Rv. 652460 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 - Violazione meramente formale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652460-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs n. 471 del 1997, correlata all'illegittimo computo di imposta in detrazione e, in caso di operazioni inesistenti, alla liquidazione operata, non integra una violazione di carattere meramente formale - come tale non punibile - poiché, anche quando non determina in concreto l'omesso versamento dell'IIVA od un'indebita detrazione, arreca un pregiudizio alle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria che deve valutare la correttezza delle operazioni e la loro effettività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)