Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14158 del 04/06/2018 (Rv. 648751 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione formale non punibile ex art. 10 cd. Statuto del contribuente - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, pertanto, non è punibile ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - ove non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo ed, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'errata indicazione nella dichiarazione IVA dell'utilizzo del metodo mensile per la determinazione del "plafond", in luogo di quello solare, effettivamente adottato, integra una violazione sostanziale, arrecando pregiudizio alle azioni di controllo sulla sussistenza e sull'entità del "plafond" stesso, con conseguente punibilità anche ove non determini danno erariale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)