Sez. 2, Sentenza n. 23136 del 14/11/2016 (Rv. 641684 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Edifici non inclusi nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione - Distanze - Disciplina relativa - Art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 - Inapplicabilità - Art. 9, comma 1, dello stesso d.m. - Applicabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)