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Sez. 2, Sentenza n. 12424 del 20/05/2010 (Rv. 613227 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Edifici non inclusi nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione - Distanze - Disciplina relativa - Art. 9, ultimo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 - Applicabilità - Esclusione - Art. 9, primo comma, dello stesso d.m. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613227-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal primo comma dello stesso art. 9 (nella specie, la norma di cui alle "Zone A", prevista dal n. 1 di detto primo comma), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)