Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 18/05/1967 (Rv. 327408 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - VOLONTA DELLE PARTI RIVELATA DAL CONTRATTO - INAPPLICABILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - VOLONTA DELLE PARTI RIVELATA DAL CONTRATTO - INAPPLICABILITA.*
Il principio della presupposizione non e invocabile quando il contratto riveli gia di per se stesso la volonta dei contraenti, sicche appaia inutile ricercare una loro volonta presupposta in tal caso, infatti, la controversia si esaurisce in una -quaestio voluntatis-, in quanto tutto si riduce nell'identificazione della volonta dei contraenti. (nella specie, quantunque in un contratto di appalto per la riparazione di un edificio danneggiato da eventi bellici, i committenti si fossero impegnati a compensare l'appaltatore con il solo contributo statale per danni di guerra, l'appaltatore aveva richiesto il pagamento dell'intero ammontare dei lavori effettuati, sostenendo che il cennato corrispettivo sarebbe stato pattuito sulla presupposizione, non verificatasi, che il genio civile avrebbe interamente rimborsato tali lavori. I giudici di merito avevano respinto questa tesi, accertando, con apprezzamento incensurabile, che l'appaltatore, accettando il suddetto corrispettivo, aveva inteso correre, di sua spontanea volonta, l'alea del mancato totale rimborso, da parte dello stato, dei lavori che si era impegnato ad eseguire. La Corte regolatrice ha confermato tale pronunzia, enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)