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Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 06/06/1968 (Rv. 333567 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - CONTRATTO RILEVANTE DI PER SE LA VOLONTA DEI CONTRAENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUPPOSIZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333567-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - PRESUPPOSIZIONE - CONTRATTO RILEVANTE DI PER SE LA VOLONTA DEI CONTRAENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUPPOSIZIONE.*

Il principio della presupposizione non e invocabile quando il contratto sia tale da rivelare gia di per se la volonta dei contraenti, sicche appaia inutile ricercare una loro volonta presupposta in tal caso la controversia si esaurisce in una quaestio voluntatis, in quanto tutto si riduce all'identificazione della volonta negoziale dei contraenti. (Conf. 1051-67, massima n. 327408).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)