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Sez. U, Ordinanza n. 5055 del 11/03/2004 (Rv. 571042 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio possessorio - Emanazione da parte del giudice adito dell'interdetto possessorio in esito alla fase sommaria - Ricorso per regolamento - Proponibilità.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571042-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pronuncia, da parte del giudice adito in esito alla fase sommaria del giudizio possessorio, del provvedimento interdittale di reintegrazione nel possesso, giacché solo la decisione finale del giudizio di primo grado costituisce elemento ostativo alla proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, mentre l'interdetto, non diversamente dai provvedimenti cautelari, è un provvedimento provvisorio, destinato ad essere assorbito dalla decisione sul merito della tutela possessoria richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)