Sez. L, Sentenza n. 1885 del 15/05/1975 (Rv. 375558 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
Il giudice civile, ove risulti iniziata l'Azione penale per un reato la cui cognizione comporti l'accertamento di fatti influenti sulla decisione della causa civile, non puo definire la controversia in base alle risultanze acquisite, ma deve sospendere il procedimento. (V 2784/72, mass n 360476).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)