Sez. 3, Sentenza n. 2784 del 25/09/1972 (Rv. 360476 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SCOPERTA DI UN FATTO COSTITUENTE REATO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - SCOPERTA DI UN FATTO COSTITUENTE REATO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI.*
Presupposto della sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art 3 cod proc pen e che in ordine al fatto nel quale siano ravvisabili gli estremi del reato la cui cognizione influisca sulla decisione della controversia civile, sia stata iniziata l'Azione penale, il che avviene quando il giudice ne sia stato investito dal PM mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione al giudizio, oppure, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore, mediante l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna e, in ogni caso, con il rito del giudizio direttissimo. (Conf 3735'69, mass n 343987).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)