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Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 07/09/1970 (Rv. 346968 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA- ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE - FORMA - LIMITE TEMPORALE - MANCATA RIPROPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346968-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA- ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE - FORMA - LIMITE TEMPORALE - MANCATA RIPROPOSIZIONE - CONSEGUENZE.*

Se e esatto che non occorre che il riesame delle domande e delle eccezioni non accolte sia chiesto con appello incidentale, quando l'appellato e riuscito, per altra via, ugualmente vittorioso, e tuttavia pur sempre necessario che la parte vittoriosa, se intende far riesaminare in Sede di gravame le questioni decise in senso per lei sfavorevoli dal giudice di primo grado, manifesti in modo non equivoco tale sua intenzione, riproponendole specificamente prima della rimessione della causa al collegio. In caso di mancata osservanza di detto Onere di riproposizione esplicita, il riesame in appello di tutte le domande od eccezioni respinte, dichiarate assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado deve ritenersi precluso in base ad una presunzione di rinuncia. (Conf 685-69, mass n 338945 V 987-68, mass n 332385 2786-66, mass n 325306 767-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)