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Sez. 3, Sentenza n. 685 del 03/03/1969 (Rv. 338945 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE NON ACCOLTE, ASSORBITE E NON ESAMINATE - FORMA - LIMITE TEMPORALE.*
Stato
decisa il 1969-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338945-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE NON ACCOLTE, ASSORBITE E NON ESAMINATE - FORMA - LIMITE TEMPORALE.*

La parte, che sia rimasta vittoriosa in primo grado per aver visto accolte le sue conclusioni, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte, deve, al fine di evitare la preclusione derivante dalla presunzione di rinunzia, riproporre in modo chiaro e preciso, prima della rimessione della causa all'udienza collegiale, tutte le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite o comunque non esaminate dal giudice di primo grado. (V.2836-68, massima n.335512 987-68, massima n.332385 2786-66, massima n.325306).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)