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Sez. 3, Sentenza n. 627 del 10/03/1970 (Rv. 345785 - 01)

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITA A CATENA - OBBLIGO DI CONSEGNARE I TITOLI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO - VIOLAZIONE DA PARTE DI UNO DEGLI ALIENANTI - EFFETTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CONTRAENTE IN BUONA FEDE - AUTONOMIA DEI NEGOZI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345785-01

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITA A CATENA - OBBLIGO DI CONSEGNARE I TITOLI ED I DOCUMENTI RELATIVI ALL'AUTOVEICOLO - VIOLAZIONE DA PARTE DI UNO DEGLI ALIENANTI - EFFETTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CONTRAENTE IN BUONA FEDE - AUTONOMIA DEI NEGOZI - IRRILEVANZA.*

Nel caso di vendite successive della stessa cosa, come nella vendita a catena di un autoveicolo, se uno degli alienanti viene meno al suo Obbligo primario di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprieta ed all'uso della cosa venduta, il danno si ripercuote su tutta la serie di trapassi successivi fino all'ultimo. Conseguentemente il contraente di buona fede e legittimato a chiedere il risarcimento del danno nei confronti del primo alienante inadempiente, nonostante l'autonomia dei singoli negozi, sulla base dei rapporti di garanzia che legano a catena i vari contraenti. (V 1871-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)