Sez. 1, Sentenza n. 2050 del 22/06/1972 (Rv. 359217 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA ED ALL'USO - OBBLIGO DEL VENDITORE - CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA DI IMMOBILI URBANI - ESTENSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA ED ALL'USO - OBBLIGO DEL VENDITORE - CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA DI IMMOBILI URBANI - ESTENSIONE.*
L'Obbligo dei venditori di consegnare agli acquirenti di immobili urbani (appartamenti) il certificato di abitabilita deriva - oltre che da eventuali specifiche pattuizioni - dall'art 1477, terzo comma, cod civ. tale norma, imponendo al venditore di consegnare 'i titoli ed i documenti relativi alla proprieta e all'uso della cosa vendutà si riferisce ad essi non in quanto mezzo di consegna della cosa, ma in quanto oggetto dell'obbligazione di consegnare a carico del venditore; la quale obbligazione, se riflette principalmente la cosa, comprende anche i titoli ed i documenti relativi ad essa ed il diritto su di essa trasferito. (V 964'70, mass n 346427; 627'70, mass n 345785; 3273'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)