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Sez. L, Sentenza n. 11934 del 18/11/1995 (Rv. 494689 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Requisiti - Coordinamento con il principio "iura novit curia" - Necessità - Motivo di appello specifico ma non contenente i rilievi giuridici poi valorizzati in sede decisoria - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494689-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

I principi relativi alla necessaria specificità dei motivi d'appello - secondo cui la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa, idonea a contrastare la motivazione di quest'ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità - vanno coordinati con il principio che, mentre nell'accertamento del fatto è necessario giudicare "iuxta alligata et probata", alla soluzione delle questioni di diritto presiede il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., la cui applicazione non comporta la violazione del divieto di extrapetizione di cui all'art. 112. (Nella specie la sentenza di primo grado aveva ritenuto che, superato temporalmente il prescritto periodo di prova sia pure in conseguenza di una risoluzione del rapporto di lavoro - per inidoneità sanitaria in base alla specifica normativa per le ferrovie - rivelatasi illegittima e giudizialmente annullata, il rapporto si era consolidato come definitivo perché il conseguente mancato completamento della prova era imputabile al datore di lavoro; l'appellante aveva contestato la statuizione sulla acquisita definitività del rapporto, deducendo alcune specifiche ragioni diverse da quelle poi valorizzate dal tribunale, la cui decisione è stata confermata dalla S.C.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)