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Sez. L, Sentenza n. 1552 del 20/02/1997 (Rv. 502561 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Allegazioni delle parti - Qualificazione giuridica - Compito del giudice - Atti di parte - Espressioni giuridiche improprie - Diversa qualificazione data dal giudice - Extrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502561-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Nel verificare se sussista o meno il vizio di ultrapetizione o extrapetizione va tenuto presente che la qualificazione giuridica delle allegazioni della parte è riservata al giudice dall'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., e che quindi non rileva l'eventuale improprietà delle espressioni giuridiche contenute negli atti di parte. (Nella specie, una società sportiva nello stipulare un'assicurazione integrativa contro gli infortuni sul lavoro a favore di un calciatore professionista non aveva rispettato i massimali contrattualmente previsti, avendo pattuito la devoluzione a proprio favore di una parte dell'indennizzo assicurativo; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva qualificato come risarcitoria l'azione proposta dai congiunti dell'atleta deceduto in un infortunio, che tale inadempimento avevano lamentato, a prescindere dall'impiego da parte loro del termine "restituzione" a proposito delle somme di cui avevano chiesto il pagamento alla società sportiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)