Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014 (Rv. 633340 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHÈ A QUELLO ELETTO | Notifica dell'atto introduttivo - Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio - Necessità - Onere della prova.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHÈ A QUELLO ELETTO
È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. Tuttavia, a fronte della eccepita nullità della notificazione, è onere del notificante provare che la procura conferita dalla controparte fosse valida per la fase cautelare e per i successivi gradi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)