Sez. 3 - , Ordinanza n. 6457 del 03/03/2023 (Rv. 667077 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHE' A QUELLO ELETTO | Notifica dell'atto introduttivo - Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL DOMICILIO REALE ANZICHE' A QUELLO ELETTO
È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, effettuata al domicilio che la controparte aveva eletto presso il difensore nel reclamo cautelare, perché il sintagma "nel giudizio di cui al presente atto", contenuto nella procura conferita a quel legale, limitava il conferimento del potere di rappresentanza e difesa al giudizio cautelare medesimo).
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)