diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 7628 del 21/03/2024 (Rv. 670608-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO | Mancato pagamento ICI per scarsa liquidità - Forza maggiore - Nozione - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670608-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento dell'ICI per scarsa liquidità, la nozione di forza maggiore, quale causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee al contribuente, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere dello stesso contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - individuato l'elemento oggettivo della esimente nella situazione di scarsa liquidità della contribuente derivante dal ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, relativi ai rimborsi delle prestazioni sanitarie erogate al pubblico - aveva omesso di valutare l'elemento soggettivo con riferimento alla imprevedibilità ed inevitabilità della crisi finanziaria ed alla adozione delle misure necessarie o opportune per porvi rimedio rispetto al momento di scadenza dell'obbligazione tributaria non adempiuta).

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)