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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22153 del 22/09/2017 (Rv. 645636 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO | Mancato pagamento per temporanea mancanza di liquidità - Forza maggiore – Nozione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2017-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645636-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO

In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)