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Sez. 1, Sentenza n. 2157 del 08/07/1971 (Rv. 352910 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A CURA DI UNA SOLTANTO DELLE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - CONDIZIONI- UNICITA DEL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO - DIVISIBILITA DELL'OBBLIGAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352910-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA A CURA DI UNA SOLTANTO DELLE PARTI - DECORRENZA DEL TERMINE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - CONDIZIONI- UNICITA DEL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO - DIVISIBILITA DELL'OBBLIGAZIONE - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi di processi con pluralita di parti, il principio della decorrenza unica del termine per la proposizione del gravame nei confronti di tutte le parti fra loro, quando la notificazione sia stata fatta ad istanza di una soltanto di esse, trova applicazione, non soltanto quando ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, o di causa inscindibile, ma anche quando la decisione incida su un unico rapporto giuridico sostanziale, anche se si verta in tema di obbligazioni divisibili. (Conf 818'62' V 3873'69, mass n 344238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)