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Sez. 2, Sentenza n. 3873 del 04/12/1969 (Rv. 344238 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA DEL TERMINE PER TUTTE LE PARTI.*
Stato
decisa il 1969-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344238-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA DEL TERMINE PER TUTTE LE PARTI.*

Anche nei processi con piu parti, qualora la lite verta su di un unico rapporto sostanziale, e si tratti di cause inscindibili o di litisconsorzio necessario, la notificazione della sentenza, ancorche eseguita da una sola delle parti che parteciparono al giudizio vale non soltanto per il notificante, ma anche per il notificato, e fa decorrere il termine d'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, non potendo la sentenza, attesa l'unicita e la inscindibilita della lite, passare in cosa giudicata se non in un unico momento nei confronti di tutti i soggetti del rapporto processuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)