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Sez. 2, Sentenza n. 2256 del 23/06/1969 (Rv. 341626 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - ESPLICITA O IMPLICITA - INOPPONIBILITA - CONTESTAZIONE NEL MERITO DELLA PRETESA - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA E VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA - AMMISSIONE IMPLICITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ONORARI PROFESSIONALI PRETESI DA UN GEOMETRA.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341626-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - ESPLICITA O IMPLICITA - INOPPONIBILITA - CONTESTAZIONE NEL MERITO DELLA PRETESA - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA E VALIDITA DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA - AMMISSIONE IMPLICITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI ONORARI PROFESSIONALI PRETESI DA UN GEOMETRA.*

Le prescrizioni presuntive non sono opponibili da parte di chi abbia comunque, ammesso esplicitamente o implicitamente che il debito non e stato estinto. Costituisce ammissione implicita la contestazione nel merito della pretesa attrice ed, in genere, ogni contestazione sull'esistenza e validita dell'obbligazione dedotta in giudizio. (nella specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari professionali di un geometra, gli intimati avevano dedotto la prescrizione presuntiva del credito e, nel merito, negata originaria esistenza del debito nei loro confronti). (V. 1386-68, massima n. 333000 1666-67, massima n. 328482 1028-67, massima n. 327350 75-67, massima n. 325725 748-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)