Sez. 2, Sentenza n. 1149 del 25/02/1981 (Rv. 411714 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA CON ALLEGAZIONE DI UNO O PIU FATTI ESTINTIVI DELL'OBBLIGAZIONE E CON CONTESTUALI ECCEZIONI O DIFESE INCONCILIABILI CON LA VALIDITA O ESISTENZA ORIGINARIA DELL'OBBLIGAZIONE MEDESIMA - INCOMPATIBILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PRESUNTIVA CON ALLEGAZIONE DI UNO O PIU FATTI ESTINTIVI DELL'OBBLIGAZIONE E CON CONTESTUALI ECCEZIONI O DIFESE INCONCILIABILI CON LA VALIDITA O ESISTENZA ORIGINARIA DELL'OBBLIGAZIONE MEDESIMA - INCOMPATIBILITA.*
Poiche a norma dell'art 2959 cod civ la prescrizione presuntiva non e opponibile da chi abbia 'comunquè ammesso in giudizio che il debito non e stato estinto, la relativa eccezione, mentre non e incompatibile con l'allegazione di uno o piu fatti estintivi dell'obbligazione, deve essere respinta, prescindendo da ogni ulteriore indagine, quando, oltre a tale allegazione, siano state proposte, in via alternativa o subordinata, altre eccezioni o difese inconciliabili con la validita o esistenza originaria dell'obbligazione, come la deduzione dell'inadempimento del creditore, con richiesta di compensazione del credito dello stesso con quello per il risarcimento dei danni conseguente a detto inadempimento, o la negazione del diritto vantato ex adverso sulla base dell'asserita risoluzione consensuale del rapporto prima della sua attuazione. (V 5299/78, mass n 395068; (V 3318/76, mass n 382113; (V 2311/75, mass n 376151; (V 2278/74, mass n 370656; (V 2256/69, mass n 341626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)