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Sez. 1, Sentenza n. 903 del 17/01/2008 (Rv. 601793 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Nozione - Differenze - Impiego delle espressioni garanzia "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta" - Necessità - Esclusione - Assenza dell'elemento dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601793-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto autonomo di garanzia elemento caratterizzante, rispetto alla fidejussione, è l'assenza dell'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all'art.1945 cod. civ., compresa l'estinzione del rapporto. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha negato la decisività, quanto al predetto contratto, dell'impiego di formule come "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", essendo sufficiente, per l'indipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale, la previsione in una polizza cauzionale, da un lato, dell'obbligo da parte della società assicuratrice di pagare entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e per l'importo dal medesimo determinato in modo unilaterale sulla base della contabilità dell'appalto e, dall'altro, del previo avviso al debitore senza però che questi potesse vincolare il pagamento al proprio consenso né eccepire alcunché riguardo all'appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)