Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008 (Rv. 606201 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Caratteristiche - Distinzione dalla fideiussione - Clausola di pagamento "a semplice richiesta" - Eccezioni opponibili dal garante al creditore garantito - Onere probatorio - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La cauzione prestata, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 43 del 1988, per le obbligazioni del concessionario del servizio di Riscossione dei Tributi, costituisce un contratto autonomo di garanzia, la cui caratteristica distintiva rispetto alla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà e l'inapplicabilità dell'art. 1945 cod. civ. Ne consegue che il garante è obbligato a pagare senza il preventivo accertamento dell'inadempimento del debitore che non è tenuto a preavvisare, come invece stabilito per la fideiussione all'art. 1952 primo comma, cod. civ., non potendo opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'"exceptio doli". Spetta, pertanto al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione della garanzia la prova dell'esatto adempimento del debitore. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva posto a carico della Compagnia assicurativa garante l'onere di provare la parziale inesistenza del credito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 47 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)