Sez. 3, Sentenza n. 2871 del 19/05/1979 (Rv. 399193 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTI DAL TERZO - PIGNORAMENTO PRESSO IL CONDUTTORE DEI CANONI DI LOCAZIONE DA COSTUI DOVUTI AL LOCATORE-DEBITORE - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PER CANONI NON ANCORA SCADUTI - SUCCESSIVA VENDITA DELL'IMMOBILE LOCATO DA PARTE DEL DEBITORE ESECUTATO - INOPPONIBILITA ALLO ASSEGNATARIO.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTI DAL TERZO - PIGNORAMENTO PRESSO IL CONDUTTORE DEI CANONI DI LOCAZIONE DA COSTUI DOVUTI AL LOCATORE-DEBITORE - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PER CANONI NON ANCORA SCADUTI - SUCCESSIVA VENDITA DELL'IMMOBILE LOCATO DA PARTE DEL DEBITORE ESECUTATO - INOPPONIBILITA ALLO ASSEGNATARIO.*
Nel caso di pignoramento presso il conduttore - nella Forma della espropriazione presso terzi - dei canoni di locazione da lui dovuti al locatore-debitore esecutato, la vendita dell'immobile locato da parte del debitore esecutato, successiva all'ordinanza di assegnazione del suddetto credito per canoni non ancora scaduti, e inopponibile all'assegnatario come causa estintiva degli effetti dell'assegnazione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)