Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 06/03/1995 (Rv. 490935 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Credito di non pronta né facile liquidazione - Deduzione in compensazione - Credito del fallimento e controcredito opposto in compensazione - Accertamento e condanna delle parti al pagamento del rispettivo debito - Giudice - Compensazione dei reciproci debiti delle parti - Dichiarazione - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
Nella ipotesi in cui venga opposto in compensazione un credito verso l'imprenditore fallito ed il giudice di merito anziché disattendere l'eccezione di compensazione (in quanto avente ad oggetto un credito di non pronta né facile liquidazione) provveda all'accertamento del credito del fallimento e del controcredito opposto in compensazione, pronunciando sentenza di condanna di tutte le parti al pagamento del rispettivo debito, il giudice è tenuto a dichiarare la compensazione, chiesta dalle parti, dei reciproci debiti e fino alla loro concorrenza, essendo ciò imposto dalla "ratio" che ispira l'art. 56 legge fall. di evitare che il creditore che soddisfa interamente il proprio debito verso il fallimento sia poi esposto al rischio di realizzare il proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola posta dall'art. 112 cod. proc. civ. della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dal fatto che, una volta trattata l'eccezione riconvenzionale come domanda riconvenzionale, la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla riconvenzionale stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)