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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11816 del 15/05/2018 (Rv. 649022 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Opposizione atti esecutivi - Giudice di pace - Incompetenza per materia - Mancato rilievo alla prima udienza di effettiva trattazione - Rilevabilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649022-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace, il rilievo dell'incompetenza per materia - sia d'ufficio sia ad istanza dell'opposto per essere l'opposizione riconducibile alla competenza del tribunale ex art. 617 c.p.c. - deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., con gli adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; una volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nella sentenza anche se qualifichi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppure dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)