Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11816 del 15/05/2018 (Rv. 649022 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Opposizione atti esecutivi - Giudice di pace - Incompetenza per materia - Mancato rilievo alla prima udienza di effettiva trattazione - Rilevabilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA
Nel caso di opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace, il rilievo dell'incompetenza per materia - sia d'ufficio sia ad istanza dell'opposto per essere l'opposizione riconducibile alla competenza del tribunale ex art. 617 c.p.c. - deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., con gli adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; una volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nella sentenza anche se qualifichi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppure dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)