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Sez. 5, Sentenza n. 4007 del 19/02/2009 (Rv. 606921 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Procedimento instaurato dopo il 30 aprile 1995 - Termine per la proposizione della eccezione di parte e per la sua rilevabilità d'ufficio - Non oltre la prima udienza di trattazione - Omesso tempestivo rilievo - Conseguenza - Irretrattabilità e insindacabilità della competenza del giudice adito - Fattispecie in materia di impugnazione avanti al giudice di pace di cartella esattoriale per il pagamento di tasse automobilistiche.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606921-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace, resa in materia di tasse automobilistiche, essendosi l'Amministrazione finanziaria costituita in primo grado dopo la prima udienza di trattazione, allorchè la causa era stata rinviata ad altra udienza per il deposito di note e la pronuncia di decisione e solo allora avendo essa eccepito l'incompetenza per materia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)