Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21205 del 19/10/2016 (Rv. 641672 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Abrogazione delle tariffe professionali - Liquidazioni giudiziali successive al d.m. n. 55 del 2014 - Applicazione delle nuove tariffe - Condizioni - Conseguenze.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal d.m. n. 55 del 2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.In tali casi, pertanto, è dovuto al difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto, il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/04/2014 num. 55, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)