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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2016 (Rv. 638855 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Abrogazione delle tariffe professionali - Disciplina transitoria - Ambito di applicazione - Liquidazioni giudiziali successive al d.m. n. 140 del 2012 - Limiti - Prestazioni effettuate in un grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638855-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabili indistintamente i parametri forensi di cui al d.m. n. 140 del 2012 sia al giudizio d'appello sia a quello di primo grado, nel momento di conclusione del quale erano tuttavia vigenti le tariffe professionali approvate con d.m. n. 127 del 2004).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)