Sez. 3, Sentenza n. 22406 del 27/10/2011 (Rv. 619599 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Tamponamento a seguito di immissione nella carreggiata dell'altro veicolo previa inversione del senso di marcia - Concorso delle violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI
In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare al precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell'art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest'ultimo veicolo la violazione dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 cod. strada.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 149, Cod. Strada art. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)