Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 22/11/1974 (Rv. 372298 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTO - COLPA DEL CONDUCENTE INVESTITORE - LIMITI - IMPROVVISA IMMISSIONE DEL VEICOLO TAMPONATO - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - INOSSERVANZA - TAMPONAMENTO - COLPA DEL CONDUCENTE INVESTITORE - LIMITI - IMPROVVISA IMMISSIONE DEL VEICOLO TAMPONATO - FATTISPECIE.*
In materia di circolazione stradale, non e vero che ad ogni ipotesi di tamponamento corrisponda la colpa esclusiva dell'investitore, ben potendo il tamponamento essere determinato dal fatto che il tamponato si sia immesso nella traiettoria del tamponante in modo improvviso ed in violazione di una precisa norma di comportamento. (nella specie, un ciclista non aveva dato la dovuta precedenza, in un incrocio, ad un'automobile, portandosi rapidamente davanti ad essa e venendone urtato da tergo: la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che aveva attribuito al ciclista la parziale responsabilita del sinistro). (V 980'72, mass n 357276).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)