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Sez. L, Sentenza n. 1268 del 14/02/1985 (Rv. 439367 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DECORRENZA - FATTISPECIE RELATIVA A CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1985-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439367-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DECORRENZA - FATTISPECIE RELATIVA A CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO.*

La prescrizione del diritto all'indennità di anzianità comincia a decorrere dal giorno - coincidente con quello della cessazione del rapporto di lavoro - in cui il diritto stesso diviene esigibile. (principio applicato in una fattispecie in cui il datore di lavoro, sul presupposto che il passaggio del lavoratore ad una categoria superiore comportasse la novazione del rapporto, aveva liquidato l'indennità sulla base del periodo trascorso nella categoria inferiore e il lavoratore, contestando la legittimità del frazionamento, aveva, invece, reclamato, dopo la definitiva cessazione del rapporto, un'indennità commisurata all'intera anzianità di servizio). (V 5074/85, mass n 438882; (V 2960/84, mass n 435005; (V 7385/83, mass n 431977; (V 4261/83, mass n 429189).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)