Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 04/07/1983 (Rv. 429355 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AUDIZIONE DELLE PERSONE INDICATE DALLE PARTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - AUDIZIONE DELLE PERSONE INDICATE DALLE PARTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE.*
L'art. 314/13, comma secondo, cod. civ. secondo cui, in tema di giudizio sull'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, il tribunale sente le persone indicate dalle parti, deve essere interpretato in coerenza con i principi del processo civile e, pertanto, la valutazione della ammissibilità e della Rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti, ai fini degli accertamenti risolutivi del giudizio, è rimessa alla valutazione del giudice, onde nessuna vincolatività può al riguardo ravvisarsi rispetto alle richieste istruttorie delle parti e ciò anche in considerazione del carattere inquisitorio dell'istruttoria in materia, diretta a salvaguardare l'interesse preminente del minore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)