diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2068 del 29/03/1984 (Rv. 434125 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DICHIARATA IN SENTENZA - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO (O DI MERITO) - VALUTAZIONE AUTONOMA DA PARTE DI CIASCUN GIUDICE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1984-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434125-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DICHIARATA IN SENTENZA - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO (O DI MERITO) - VALUTAZIONE AUTONOMA DA PARTE DI CIASCUN GIUDICE DELLA RILEVANZA E DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA NEL GIUDIZIO.*

Ogni giudice investito della questione di legittimità costituzionale di una norma - la quale può essere proposta, o sollevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (e, quindi, anche in Sede di legittimità) - deve valutare autonomamente la Rilevanza e la non manifesta infondatezza di detta questione (art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e art. 1 legge 9 febbraio 1948 n. 1), non essendo vincolato dall'ordinanza di altro giudice che abbia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma. (V 4679/83, mass n 429568; (V 4446/83, mass n 429355; (V 5681/79, mass n 422279; (V 1667/78, mass n 391071; (V 3454/77, mass n 383003).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)