Sez. 1, Ordinanza n. 804 del 20/06/1972 Cc. (dep. 27/11/1972) Rv. 122482 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ART 2 COD PEN - PREVISIONI DEI PRIMI TRE COMMI - DIFFERENZE - INNOVAZIONE CONCERNENTE LA QUERELA - IPOTESI PREVISTA DAL TERZO COMMA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ART 2 COD PEN - PREVISIONI DEI PRIMI TRE COMMI - DIFFERENZE - INNOVAZIONE CONCERNENTE LA QUERELA - IPOTESI PREVISTA DAL TERZO COMMA.*
La previsione dell'art 2 cod pen si riferisce, nel primo e secondo comma, all'ipotesi in cui la novazione legislativa investa il tipo di reato, in quanto una legge successiva incrimini un comportamento radicalmente nuovo, ovvero abroghi il precetto penale per il quale il comportamento costituiva reato. Ricade, invece, nella previsione del comma terzo di detto articolo 2, che fa salvi gli effetti della sentenza irrevocabile di condanna, la nuova legge che comporti una diversa disciplina per un fatto considerato come reato dalla precedente legge e come tale ancora previsto dalla nuova normativa. Si realizza tale ipotesi sia quando la fattispecie venga modificata in qualche suo elemento, sia-a maggior ragione-quando l'innovazione concerna una condizione di punibilita, in particolare la querela.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)