Sez. 1, Sentenza n. 477 del 02/06/1987 Ud. (dep. 16/01/1988) Rv. 177409 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO PRESUPPOSTO NON PUNIBILE PER MANCANZA DI QUERELA - CONFIGURABILITÀ DELLA RICETTAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE DI RITENUTA INSUSSISTENZA DI RICETTAZIONE DI ASSEGNO FALSIFICATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - REATO PRESUPPOSTO NON PUNIBILE PER MANCANZA DI QUERELA - CONFIGURABILITÀ DELLA RICETTAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE DI RITENUTA INSUSSISTENZA DI RICETTAZIONE DI ASSEGNO FALSIFICATO.*
Non è configurabile il delitto di ricettazione nel caso in cui il reato presupposto, nella specie di falso in assegno, non sia punibile per Mancanza di querela - ciò anche, per la operatività dell'art. 2, terzo comma, cod. pen. (successione di legge più favorevole al reo), nel caso in cui l'art. 493 bis cod. pen., relativo ai casi di perseguibilità a querela di delitti di falso in scrittura privata, risulti introdotto nell'ordinamento giuridico penale successivamente alla realizzazione del falso ed alla ricezione e spendita dell'assegno di illecita formazione e provenienza. (V, mass n 122482).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 493 bis com. 2, Cod. Pen. art. 493 bis com. 3, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)